STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:

Art.1.
E' costituita una associazione denominata "Pro San Remigio", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), avente sede in Carignano – Via Trento n.5
L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dell’Assemblea straordinaria.


Art.2.
L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende promuovere ogni azione ed intervento utile al recupero della Chiesa di San Remigio di Carignano, sollecitando in particolare l'interessamento da parte delle istituzioni private e pubbliche ed innanzitutto del Comune di Carignano, proprietario dell'immobile.
L'associazione potrà anche procedere alla raccolta di fondi da destinare al recupero della Chiesa.
L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.


Art.3.
Il patrimonio è formato:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.


Art.4.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali ed il godimento di tutti i diritti civili.


Art.5.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare e di attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.


Art.6.
Il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione entro novanta giorni dalla loro presentazione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti, e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, il nominativo del nuovo socio verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.


Art.7.
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, nella misura che sarà determinata annualmente dall'assemblea dei soci a maggioranza, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La qualifica di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, espulsione o radiazione, dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.


Art.8.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o espulsione o radiazione per gravi e motivati ostacoli al perseguimento degli scopi dell'associazione.


Art.9.
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo, composto da cinque a dieci membri;
- il presidente;
- il vice-presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti, se ritenuto occorrente dall'assemblea, composto da tre a cinque membri.


Art.10.
Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita alla presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto, può deliberare a maggioranza dei presenti. L'associato può delegare per iscritto altro associato a rappresentarlo nella seduta assembleare anche nell'esercizio del diritto di voto.
Qualora in prima convocazione non si raggiunga numero sufficiente di presenti per la valida costituzione, l'assemblea dovrà riunirsi in seconda convocazione in seduta da ternersi a distanza di almeno due giorni.
In seconda convocazione invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dall'art.11.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un loro delegato. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate.
Delle sedute assembleari viene redatto, a cura del Segretario, verbale in forma riassuntiva, sottoscritto al termine della seduta dal Presidente e dal Segretario.


Art.11.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, indispensabile il voto favorevole della maggioranza degli associati.


Art.12.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno allo scopo di:
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- approvare le linee generali del programma di attività;
- eleggere gli organismi direttivi uscenti o dimissionari. In caso di parità di voti sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario, o quando ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori, se esistente, o un quinto dei soci. L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.


Art.13.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla assemblea degli associati e dura in carica due anni. E' composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di dieci membri
Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi, nell'ambito di compiti operativi e di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate e dell'attività volontaria di cittadini non soci, che per competenze specifiche siano in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione, è il responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il consiglio direttivo;
- il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente;
- il Tesoriere: oltre agli incarichi tipici della sua funzione è responsabile della perfetta tenuta dei registri contabili e di cassa, nonché di tutte le adempienze contabili previste dalla legge.
Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.


Art.14.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione ad attività organizzate da altre associazioni o enti e viceversa, con riguardo alla compatibilità di tali attività con i principi che informano il presente statuto.


Art.15.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno tre volte all'anno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni sono a scrutinio palese. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro novanta giorni.


Art.16.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.


Art.17.
Il Consiglio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composta da tre membri, anche non associati. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relazione al Consiglio direttivo e all'assemblea.


Art.18.
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2. Gli utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Art.19.
L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art.27 C.C. :
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art.27 cod. civile.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


Art.20.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento e richiamo alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.